M_INF.UFFGAB.REG_DECRETI.R.0000495.04-11-2020
VISTO l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, concernente “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n.35 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209, 5 giugno 2020, n. 232 e 12 giugno 2020, n. 244, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;
CONSIDERATO che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi a creare nel Paese, sta interessando anche l’autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;
CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020 indicati nel calendario di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un elemento di criticità nell’attuale situazione di distribuzione del traffico, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;
CONSIDERATA l’esigenza di disporre la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 8, 15 e 22 novembre 2020, ferma restando la sospensione di cui al DM n. 115 del 13 marzo 2020, limitatamente ai trasporti internazionali di merci, sino a successivo provvedimento;
SENTITO il Ministero dell’interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell’applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
DECRETA
IL MINISTRO
Paola De Micheli
In allegato è possibile scaricare la nota n.30724 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT del 30 ottobre 2020
In allegato è possibile scaricare il decreto n.189 del 29 ottobre 2020 che integra il decreto direttoriale n.187 del 21 ottobre 2020
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