Come avevamo già fatto in passato, torniamo a parlare del Bando ISI 2017, l’avviso pubblico emanato dall’INAIL che permette alle imprese partecipanti di ottenere finanziamenti per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
MINITERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 18911
Roma, 2 agosto 2018
OGGETTO: Attività degli esperti ATP.
La presente circolare riordina i compiti e le modalità operative degli esperti ATP, la cui figura è prevista dalla legge 2 maggio 1977, n. 264 di adesione all'Accordo ATP, alla luce del D.M. 24 ottobre 2007 e dei vigenti allegati all'Accordo ATP.
Con circolare prot. n. 13549 del 22/06/2017è stata avviata la procedura informatica "Certificati ATP" finalizzata all'informatizzazione e alla gestione centralizzata delle attività inerenti al rilascio dei certificati ATP. Pertanto sia l'attività degli esperti per la redazione dei verbali di prova che quella degli UU.M.C. per il rilascio degli attestati verrà gestita tramite la suddetta applicazione informatizzata.
Per quanto di seguito non espressamente indicato, si intendono valide le norme riportate nel testo dell'Accordo ATP vigente, comprensivo di allegati, appendici e nel manuale handbook.
Accordo:
Accordo ATP vigente reperibile al seguente link: https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
Handbook:
Manuale utente reperibile al seguente link https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp_handbook.html
Locale di prova certificato D.G.T.:
Locale di prova, già autorizzato alla effettuazione delle prove ATP da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in disponibilità dell'esperto nominato antecedentemente al DM 24 Ottobre 2007.
Locale di prova accreditato 17025:
Locale di prova accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nell'ultima edizione in vigore secondo le disposizioni del DM 26 Agosto 2013.
D.G.T.:
Direzione Generale Territoriale competente territorialmente, in base alla sede del locale di prova, per la sorveglianza dell'esperto operante presso il suddetto locale.
U.M.C.:
Ufficio Provinciale Motorizzazione.
Gli esperti sono tenuti a comunicare alle D.G.T. competenti un indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni impegnandosi a notificare eventuali variazioni.
Per l'effettuazione delle prove, l'esperto deve avere a disposizione almeno un locale di prova.
Gli esperti già abilitati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, possono operare sia nei locali di prova già loro autorizzati dall'Amministrazione, sia in altri locali di prova accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Annualmente dovranno comunicare alla D.G.T. competente territorialmente la permanenza del requisito della certificazione 17024.
Gli esperti abilitati ai sensi del D.M. 24 Ottobre 2007 possono operare esclusivamente in locali di prova accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
È consentita l'apertura di un nuovo locale di prova, o l'eventuale trasferimento in altra sede, esclusivamente per locali accreditati ai sensi della norma UNI/CEI/EN ISO/IEC 17025.
I locali di prova certificati D.G.T. già in uso agli esperti operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 possono essere trasferiti a richiesta dell'esperto, mentre per tali locali non è consentita l'apertura di ulteriori unità rispetto a quelle già autorizzate all'esperto.
Per le operazioni di cui sopra è necessario rivolgere istanza alla D.G.T. competente per territorio, in base alla sede del locale di prova, allegando i seguenti documenti:
La D.G.T., valutata positivamente la documentazione prodotta, procede all'effettuazione della verifica iniziale (comma 1 dell'articolo 7 del DM 24 Ottobre 2007) ed, acquisito l'esito favorevole della stessa, autorizza l'esperto ad operare nel nuovo locale, informando il pertinente U.M.C.. La D.G.T. provvede, inoltre, ad aggiornare l'archivio informatico della procedura ATP, dandone comunicazione all'esperto richiedente.
Le D.G.T. provvedono anche all'aggiornamento dell'elenco informatico dei locali di prova eliminando quelli non più utilizzati dagli esperti.
3.1 Programma operativo
Il programma operativo di tutte le prove deve essere comunicato con almeno tre giorni di anticipo tramite prenotazione sul nuovo portale ATP.
Qualsiasi variazione o integrazione del programma deve essere inserita sul portale, con almeno 24 ore di preavviso.
In ogni caso l'inosservanza delle suddette disposizioni comporta l'impossibilità di inserimento dei verbali e dell'emissione dell'attestato.
3.2 Presenza dell'esperto in relazione alle sue funzioni
L'esperto deve essere presente all'inizio di ciascuna prova programmata. Qualora non venisse rispettato quanto sopra o venisse riscontrata qualunque altra irregolarità, l'U.M.C./C.P.A competente potrà non considerare validi i verbali di prova. In tal caso predisporrà l'annullamento dei verbali e la ripetizione delle prove, inviando all'esperto inadempiente una richiesta di giustificazioni. Nei casi più gravi o ripetuti l'U.M.C./C.P.A potrà emettere una formale lettera di diffida nei confronti dell'esperto, dandone comunicazione anche alla competente Direzione Generale Territoriale per le valutazioni del caso.
In caso di ripetute inadempienze con relativa diffida la D.G.T. propone al Capo del Dipartimento, per il tramite della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, sulla base dei rapporti dell'U.M.C./C.P.A, la sospensione dell'attività dell'esperto.
La D.G.T. deve predisporre almeno una visita all'anno per il controllo dell'operato dell'esperto, conformemente a quanto indicato nella circolare prot. n. 24368 del 12/03/2007.
Gli esperti certificati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 devono inviare annualmente alla competente D.G.T. la certificazione della sussistenza del requisito.
Gli esperti che operano in locali accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, alla scadenza dell'accreditamento, devono dare evidenza alla competente D.G.T. del rinnovo conseguito.
3.3 Mancata presentazione del veicolo
La mancata presentazione del veicolo alla data e/o ora prevista per la prova non implica alcuna responsabilità dell'esperto; questi è comunque tenuto a comunicare, con mail certificata, al competente U.M.C. la mancata presentazione del mezzo, qualora si verificasse un ritardo superiore a 2 ore, e ad annullare eventualmente la prenotazione in attesa di esecuzione.
In tal caso, la prova del veicolo dovrà essere riprogrammata.
4 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE ATP - USO DELLE STRUMENTAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Identificazione e documenti del mezzo di trasporto ATP
L'esperto deve accertare i seguenti dati:
Qualora uno o più dati di cui sopra non fossero congruenti, l'esperto può procedere all'effettuazione della prova, evidenziando nelle note dei verbali le anomalie riscontrate.
Il rilascio dell'attestato potrà avvenire solo dopo l'avvenuta regolarizzazione dei documenti non conformi a cura dell'U.M.C. adito.
4.1.1 Indisponibilità dell'attestato ATP
Qualora l'attestato non fosse disponibile, è necessario presentare:
c.1) copia della dichiarazione di conformità a cura del costruttore della carrozzeria;
c.2) copia del verbale dell'esperto ATP che ha eseguito il controllo precedente.
4.2 Controllo dell'isotermia di un mezzo di trasporto in servizio
Gli esperti devono effettuare le suddette verifiche secondo le disposizioni indicate al punto 5 dell'allegato 1 appendice 2 dell'Accordo. (Si riporta in allegato la traduzione non ufficiale per pronta consultazione.)
4.3 Controllo dell'efficienza dei dispositivi termici
Vedere punto 6 allegato 1 appendice 2 dell'Accordo e l'handbook. (Si riporta in allegato la traduzione non ufficiale dell'Accordo ATP per pronta consultazione.)
Il punto 6.1. dell'allegato 1 appendice 2 dell'Accordo si applica anche alle piastre eutettiche fisse.
4.4 Prove sui mezzi multi scomparto
Per i mezzi multi-scomparto non verrà rilasciato più un attestato per ogni singolo scomparto, bensì un unico attestato secondo il format previsto nella procedura informatizzata.
È necessario che l'esperto indichi nel verbale di prova le potenze degli evaporatori relativi a ciascuno scomparto.
La classificazione di ogni singolo scomparto dovrà essere inserita nella apposita scheda riportando le rispettive sigle in senso orario, a partire dallo scomparto anteriore (eventualmente sinistro). Tale classificazione verrà visualizzata al punto 6 dell'attestato.
Considerato che in campo internazionale è prevista la presenza di mezzi multi scomparto a partire dal 2013, per i veicoli messi in servizio prima della suddetta data si rilascerà un attestato con validità nazionale, mentre per quelli successivi l'attestato avrà valenza internazionale.
4.5 Competenze degli esperti
Gli esperti autorizzati ad operare possono provvedere al rinnovo delle attrezzature isotermiche secondo il seguente prospetto.
dopo il primo rilascio dell'attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell'attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potranno effettuare due ulteriori verifiche presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazioni aventi ciascuna validità massima di tre anni.
dopo il primo rilascio dell'attestazione valida sei anni, detti mezzi devono essere sottoposti alle verifiche del permanere dei requisiti di idoneità al trasporto. Tali verifiche potranno essere effettuate presso una stazione di prova, con rilascio di attestazione avente validità 6 anni, oppure a cura di un esperto per il rinnovo dell'attestazione per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere dei tre anni si potrà effettuare una ulteriore verifica presso un esperto ATP, con conseguente rilascio di attestazione con validità massima di tre anni.
In entrambi i casi tutte le ulteriori verifiche per rinnovi saranno possibili solo presso stazioni di prova.
Qualora il proprietario delle attrezzature rinforzate di cui al punto b) chieda che vengano riclassificate come attrezzature normali, l'esperto potrà provvedere al rinnovo delle stesse nei limiti previsti al punto a) del presente paragrafo.
4.6 Ulteriori verifiche e disposizioni
L'esperto dovrà accertarsi anche della presenza sulle carrozzerie delle etichette di conformità (Allegati 1, Appendice 4 dell'Accordo ATP) indicanti la scadenza dell'attestato rilasciato.
Qualora ricorra il caso, l'esperto dovrà verificare il termo-registratore per la misurazione delle temperature secondo le previsioni dell'Allegato 2 Appendice 1 dell'Accordo ATP riportandone l'esito nella annotazioni del modello 8 (ex modello 7).
Anche per le prove su tipologie di automezzi non indicati nei precedenti paragrafi deve essere utilizzata una modulistica conforme al vigente Accordo ATP e trasmessa all'U.M.C. competente per il rilascio dell'attestato con le modalità già in uso.
Tutti i verbali redatti dagli esperti dovranno essere conservati agli atti per un periodo non inferiore a 7 anni.
5 TARGHETTE
Per ogni mezzo di trasporto sottoposto a prova con esito regolare viene fornita una targhetta (o una targhetta per ogni scomparto, in caso di veicoli multi-scomparto) a cura dell'esperto, da apporre mediante incollaggio e annegamento oppure mediante rivetti sul lato destro anteriore in basso della carrozzeria o in prossimità del fondo posteriore per le cisterne. Le targhette sono aggiuntive rispetto a quelle originali e non sostitutive.
La targhetta deve avere dimensioni minime 120x60 mm, deve essere in materiale alluminio o acciaio inossidabile o plastica rigida e deve riportare impresso in modo indelebile le seguenti diciture con caratteri alti almeno 5 mm:
ESPERTO ATP: (COGNOME E NOME)
SIGLA ATP: (FNA-IN-FRC- ecc.)
COSTRUTTORE: (della carrozzeria isotermica)
MESE/ANNO COSTRUZIONE: (della carrozzeria isotermica)
DATA DELLA PROVA: (giorno, mese, anno)
I dati relativi a "n. identificazione", "costruttore", "mese/anno di costruzione" vanno desunti dal certificato ATP scaduto o in scadenza e da targhette precedenti o dalla marcatura del costruttore della furgonatura isotermica, come previsto dal paragrafo 6 allegato 1 Appendice 1 dell'Accordo.
L'apposizione della targhetta deve essere controllata dai tecnici degli UU.M.C. o dai responsabili tecnici dei centri di revisione veicoli, in sede di revisione del veicolo. Qualora risultasse mancante, inviteranno l'utente a provvedere alla sua apposizione. L'assenza della targhetta è considerata, ai fini della revisione del veicolo, una carenza lieve.
In caso di smarrimento della targhetta dell'esperto, della carrozzeria o del gruppo frigorifero, previa presentazione di regolare denuncia, l'utente dovrà richiedere un duplicato della targhetta stessa all'esperto che ha effettuato la prova, al costruttore della carrozzeria o del gruppo di refrigerazione, secondo il caso che ricorre. Sui gruppi frigoriferi non vanno apposte targhette dell'esperto.
6 PROVE CON ESITO NEGATIVO ED EVENTUALI DECLASSAMENTI
Qualora la prova non sia superata per inefficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l'esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria pec all'U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova.
Nel caso la prova non venisse superata per un'inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova prenotazione.
Sul verbale della nuova prova nelle righe descrittive devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.
In caso di esito negativo delle suddette prove, il veicolo dovrà o essere nuovamente sottoposto a visita e prova presso una stazione di prova ATP per il rilascio di un nuovo attestato oppure, qualora sia di larghezza inferiore o uguale a 2,55m, essere riclassificato veicolo per trasporto di cose.
Nel caso in cui non vengano apportate modifiche all'allestimento del veicolo è possibile declassare il veicolo per via amministrativa, previa restituzione all'U.M.C competente delle targhette relative all'ATP (applicando la tariffa 2.3 "duplicato amministrativo").
7 ATTESTATI
7.1 Validità e competenze
Gli Attestati ATP rilasciati per rinnovo a seguito di visita e prova di un Esperto hanno, in ogni caso, validità massima di 3 anni.
Se il veicolo viene sottoposto a prova nei sei mesi precedenti la scadenza dell'attestato, può essere rilasciato un nuovo attestato con validità massima di 3 anni, decorrenti comunque dalla data di scadenza del precedente Attestato; se il veicolo viene presentato a prova successivamente alla data di scadenza del precedente Attestato, la validità di 3 anni decorrerà comunque a partire dalla data di scadenza precedente.
Qualora l'attestazione ATP sia scaduta da più di tre anni è necessario provvedere a due rinnovi con relative prenotazioni. Nel secondo rinnovo può essere riproposto il precedente verbale dandone opportuna comunicazione tramite pec all'U.M.C. competente ed annotandolo nell'apposito spazio.
7.2 Rinnovo Attestato
7.2.1 U.M.C. competente per il rinnovo dell'Attestato
Il rinnovo dell'Attestato nazionale od internazionale può essere effettuato presso un qualsiasi U.M.C. previa presentazione della ricevuta rilasciata dall'Esperto che ha provveduto all'inserimento dei verbali nel sistema informatico. Nei particolari ed eccezionali casi nei per i quali non è possibile utilizzare la procedura informatizzata, il rinnovo può essere effettuato esclusivamente nell'U.M.C. territorialmente competente in base al locale di prova o alla sede dell'utilizzatore del veicolo, previa presentazione dei verbali in formato cartaceo.
7.2.2 Documenti necessari per il rinnovo dell'Attestato.
L'istanza di rinnovo deve essere presentata utilizzando il modello TT 2119 con tariffa 2.3 allegando la seguente documentazione:
7.2.3 Annotazioni sulla carta di circolazione del veicolo.
Le righe descrittive delle carte di circolazione dei veicoli in regime ATP devono contenere la seguente frase: "L'attestato ATP è parte integrante della presente carta di circolazione".
7.2.4 Soggetti autorizzati alla presentazione dell'istanza di rilascio o rinnovo ATP presso un U.M.C..
I soggetti autorizzati sono:
- il proprietario del veicolo o persona da lui delegata nei modi previsti;
- gli autorizzati ai sensi della legge n. 264/91.
8 STRUMENTAZIONI
Gli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività dell'esperto sono i seguenti:
Lo strumento può essere atto alla registrazione contemporanea delle temperature di più di un veicolo sottoposto a prova.
Lo strumento deve anche consentire la stampa di un separato e leggibile diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari e devono consentire l'apprezzamento dei dati più significativi (ad esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato);
Il termometro di precisione deve essere sottoposto a taratura periodica almeno una volta all'anno da ente riconosciuto.
In mancanza di quanto previsto al punto f), l'esperto non può effettuare prove di veicoli aventi il gruppo frigorifero azionato direttamente dal motore termico del veicolo.
9 RILEVAMENTO STATISTICO
Ai fini del rilevamento statistico è necessario inviare ogni anno entro il mese di febbraio per ogni locale utilizzato dall'esperto l'elenco delle prove effettuate nell'anno precedente secondo il FAC SIMILE 2.
10 PRECISAZIONI
Le circolari 137/97 e 14/92 sono abrogate.
Il rimando all'Accordo ATP effettuato dalla presente circolare è da intendersi aggiornato nel tempo all'ultima edizione dell'Accordo stesso disponibile al seguente link: https://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini
Allegato 1 alla circolare 2.8.2018 prot. n. 18911
FAC SIMILE 1: ATTESTAZIONE ATP
Allegato 2 alla circolare 2.8.2018 prot. n. 18911
FAC SIMILE 2: MODULO PER LA TRASMISSIONE DELLE PROVE EFFETTUATE
QUESTIONNAIRE FOR COLLECTION OF STATISTICS
ON CHECKS CARRIED OUT TO ENSURE COMPLIANCE WITH THE ATP IN 2017
Additional information on compliance with the ATP |
||
Number of 1st certificates issued: |
(new equipment only) |
________ |
Number of 2nd certificates issued: |
(based on inspection by expert) or |
________ |
(based on K values by test stations) |
________ |
|
Number of 3rd certificates issued: |
(based on inspection by expert) or |
________ |
(based on K values by test stations) |
________ |
|
Number of 4th certificates issued |
|
|
(based on inspection by expert) or |
________ |
|
(based on K values by test stations) |
________ |
|
Number of 5th and following certificates: |
(based on inspection by expert) or |
________ |
(based on K values by test stations) |
|
|
Total ATP certificates issued: |
________ |
|
Total duplicate certificates issued: |
________ |
|
Allegato 3 alla circolare 2.8.2018 prot. n. 18911
Traduzione non ufficiale di uno stralcio dell'Accordo ATP
5 CONTROLLO DELL'ISOTERMIA DI UN MEZZO DI TRASPORTO IN SERVIZIO
Per il controllo dell'isotermia di ciascun mezzo di trasporto in esercizio, di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1 appendice 1 del presente allegato, le autorità competenti potranno:
5.1 Esame generale del mezzo di trasporto
Questo esame sarà effettuato mediante un'ispezione del mezzo di trasporto per determinare nell'ordine seguente:
e di fare tutte le osservazioni relative alle capacità isotermiche reali del mezzo di trasporto.
A questo scopo gli esperti potranno procedere a smontaggi parziali e farsi esibire qualsiasi documento necessario per effettuare il controllo (disegni, verbali di prova, descrizioni, fatture, ecc.).
5.2 Prova di impenetrabilità dell'aria (non si applica ai mezzi di trasporto a cisterna)
Il controllo sarà fatto da un osservatore posto all'interno del mezzo di trasporto posto in una zona fortemente illuminata. Tutti i metodi che diano risultati più precisi potranno essere utilizzati.
5.3 Decisioni
6 CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI TERMICI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN SERVIZIO
Per effettuare il controllo dell'efficienza dei dispositivi termici di ogni mezzo di trasporto refrigerante, frigorifero, calorifero o frigorifero e calorifero in servizio, come indicato ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice 1 del presente allegato, le autorità competenti potranno:
6.1 Mezzi di trasporto refrigeranti ad eccezione dei mezzi di trasporto refrigeranti a piastra eutettica fissa
Si verificherà se la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, preventivamente portata alla temperatura esterna, possa essere portata alla temperatura limite della classe del mezzo di trasporto come prescritta in questo allegato, ed essere mantenuta al di sotto di questa temperatura per un periodo t tale che t ≥ 12ÄT/ÄT' essendo ΔT la differenza tra +30 °C e questa temperatura limite, ΔT' la differenza tra la temperatura media esterna durante la prova e la temperatura limite della classe, con una temperatura esterna non inferiore a +15 °C.
Se i risultati sono favorevoli, i mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come refrigeranti, nella loro classe di origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni.
6.2 Mezzi di trasporto frigoriferi
Si verificherà che, allorché la temperatura esterna non è inferiore a +15°C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto possa essere portata alla temperatura della classe considerata entro un periodo massimo di (... minuti) come indicato nella tabella seguente:
Temperatura esterna |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
°C |
Classe C, F |
360 |
350 |
340 |
330 |
320 |
310 |
300 |
290 |
280 |
270 |
260 |
250 |
240 |
230 |
220 |
210 |
min |
Classe B, E |
270 |
262 |
253 |
245 |
236 |
228 |
219 |
211 |
202 |
194 |
185 |
177 |
168 |
160 |
151 |
143 |
min |
Classe A, D |
180 |
173 |
166 |
159 |
152 |
145 |
138 |
131 |
124 |
117 |
110 |
103 |
96 |
89 |
82 |
75 |
min |
La temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto deve essere precedentemente portata alla temperatura esterna.
Se i risultati sono favorevoli, il mezzo di trasporto potrà essere mantenuto in servizio come frigorifero, nella sua classe di origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni.
Nel caso di mezzo di trasporto costruito prima della data indicata nell'alinea i) della sezione 6.2, si applicheranno le seguenti disposizioni:
Si verificherà che, allorché la temperatura esterna non è inferiore a +15°C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, precedentemente portata alla temperatura esterna, possa essere portata, entro un periodo massimo di 6 ore:
Se i risultati sono favorevoli, i mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come frigoriferi, nella loro classe di origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni.
Si deve verificare che, quando la temperatura esterna non è inferiore a 15° C, la temperatura interna dell'apparecchiatura vuota può essere mantenuta alla temperatura della classe, dopo il raffreddamento e la stabilizzazione, quando il motore funziona al regime minimo stabilito dal costruttore (ove applicabile), per un periodo minimo di un'ora e trenta minuti.
Se i risultati sono favorevoli, i mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come frigoriferi nella loro classe di origine per un ulteriore periodo di non più di tre anni.
Per le apparecchiature costruite prima del 6 gennaio 2018, questa disposizione non deve essere applicata. In questo caso l'apparecchiatura deve soddisfare i requisiti di (i) o (ii) di questo paragrafo come applicabili per la data di costruzione.
6.3 Mezzi di trasporto caloriferi
Si verificherà che la differenza tra la temperatura interna del mezzo di trasporto e la temperatura esterna che determina la classe alla quale il mezzo di trasporto appartiene, come prescritta nel presente allegato (22 K nel caso della classe A, 32 K nel caso della classe B, 42 K per la classe C, e 52 K per la classe D), possa essere raggiunta e mantenuta per almeno 12 ore. Se i risultati sono favorevoli, il mezzo di trasporto potrà essere mantenuto in servizio come mezzo di trasporto calorifero nella sua classe di origine per un nuovo periodo della durata massima di tre anni.
6.4 Mezzi di trasporto frigoriferi e caloriferi
Il controllo si svolgerà in due tempi:
La temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto deve essere precedentemente portata alla temperatura esterna.
Se i risultati sono favorevoli, i mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come mezzi frigoriferi e caloriferi, nella loro classe di origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni.
6.5 Punti di misura della temperatura
I punti di misura della temperatura protetti dall'irraggiamento dovranno essere posti all'interno ed all'esterno della carrozzeria.
Per misurare la temperatura all'interno della carrozzeria (Ti), verranno disposti almeno due punti di misura della temperatura all'interno della carrozzeria ad una distanza massima di 50 cm dalla parete anteriore e di 50 cm dalla porta posteriore ad una altezza di almeno 15 cm ed al massimo 20 cm sopra il pavimento.
Per misurare la temperatura all'esterno della carrozzeria (Te), verranno disposti almeno due punti di misura della temperatura all'esterno della carrozzeria ad una distanza di almeno 10 cm da una parete esterna della carrozzeria e di almeno 20 cm dall'entrata dell'aria del condensatore.
L'ultima rilevazione deve provenire dal punto più caldo all'interno della carrozzeria e dal punto più freddo all'esterno.
6.6 Disposizioni comuni per i mezzi refrigeranti, frigoriferi e caloriferi
7.1 Definizioni
7.2 Procedure di prova per i gruppi frigoriferi a multi-temperature
7.2.1 Procedura generale
La procedura di prova deve essere conforme a quella che è riportata nella sezione 4 della presente appendice.
L'unità di condensazione deve essere provata con diversi evaporatori. Ogni evaporatore deve essere provato in un calorimetro distinto, se ricorre il caso.
La potenza frigorifera nominale dell'unità di condensazione in modalità di funzionamento mono- temperatura, come indicato al paragrafo 7.2.2, deve essere misurata in combinazione con i due o tre evaporatori, quali il più piccolo ed il più grande.
La potenza frigorifera individuale deve essere misurata per tutti gli evaporatori, ciascuno funzionante in modalità mono-temperatura con l'unità di condensazione, come prescritto al paragrafo 7.2.3.
La prova deve essere realizzata con due o tre evaporatori, compresi il più piccolo, il più grande e, se necessario, un evaporatore di taglia intermedia.
Se il gruppo multi-temperature può funzionare con più di due evaporatori:
La prova deve essere realizzata in modo autonomo ed in modalità stand by.
7.2.2 Misura della potenza frigorifera nominale dell'unità di condensazione
La potenza frigorifera nominale della unità di condensazione in modo di funzionamento mono-temperatura deve essere misurata en combinazione con due o tre evaporatori funzionanti simultaneamente alla stessa temperatura. La prova deve essere realizzata a -20 °C e a 0 °C.
La temperatura dell'aria all'ingresso della unità di condensazione deve essere di +30 °C.
La potenza frigorifera nominale a -10 °C deve essere calcolata per interpolazione lineare delle potenze a -20 °C ed a 0 °C.
7.2.3 Misura della potenza frigorifera individuale di ciascun evaporatore
La potenza frigorifera individuale di ciascuna evaporatore deve essere misurata quando l'evaporatore funziona solo con l'unità di condensazione. La prova deve essere effettuata a -20 °C e a 0 °C. La temperatura dell'aria all'entrata del gruppo frigorifero deve essere di +30 °C.
La potenza frigorifera individuale a -10 °C deve essere calcolata per interpolazione lineare delle potenze a 0 °C e a -20 °C.
7.2.4 Misura della potenza frigorifera utile restante di un insieme di evaporatori in modo di funzionamento multi-temperature, tenuto conto di un carico termico di riferimento
La potenza frigorifera utile restante deve essere misurata per ciascun evaporatore testato a -20 °C, il o gli altri evaporatori funzionanti in regime termostatato a 0 °C con carico termico di riferimento corrispondente al 20% della potenza frigorifera individuale -20 °C dell'evaporatore interessato. La temperatura dell'aria all'entrata dell'unità di condensazione deve essere di +30 °C.
Per quanto concerne i gruppi frigoriferi multi-temperature che comportano più di un compressore, come i sistemi in cascata o i sistemi equipaggiati con un compressore a due stadi, per i quali le potenze frigorifere possono essere mantenute simultaneamente negli scomparti di congelamento e di refrigerazione, la misura della potenza frigorifera utile si deve effettuare con l'applicazione di un carico termico supplementare.
7.3 Dimensionamento e certificazione dei mezzi frigoriferi a multi-temperature
7.3.1 Procedura generale
La richiesta di potenza dei mezzi a multi-temperature deve essere fondata su quella dei mezzi di trasporto a mono-temperatua, così come è definito nella presente appendice.
Per quanto concerne i mezzi a scomparti multipli, deve essere approvato per tutto l'esterno della cassa un coefficiente K inferiore o uguale a 0,40 W/m² · K conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 2.2 della presente appendice.
Le capacità di isolamento dei pannelli esterni della cassa devono essere calcolati con l'aiuto del coefficiente K della cassa, approvato secondo le disposizioni del presente Accordo. Le capacità di isolamento delle chiusure interne devono essere calcolate con l'aiuto dei coefficienti K indicati nella tabella riportata al paragrafo 7.3.7.
Ai fini del rilascio di un certificato ATP:
7.3.2 Conformità della cassa nel suo insieme
Per l'esterno della cassa, il coefficiente K deve essere inferiore o uguale a 0,4w/m² · K. La superficie interna della cassa non deve variare più del 20%.
Il mezzo deve soddisfare le prescrizioni seguenti:
Pnominale > 1,75 * Kcassa * Scassa * ΔT
dove
Pnominale
è la potenza frigorifera nominale del gruppo frigorifero multi-temperature;
Kcassa
è il coefficiente K dell'esterno della cassa;
Scassa
è la media geometrica della superficie della cassa;
ΔT
è la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno della cassa.
7.3.3 Misura della richiesta di freddo degli evaporatori refrigerazione
Con le chiusure interne disposte nelle posizioni determinate, la domanda di freddo di ciascun evaporatore raffreddato è calcolata come segue:
Pdomanda refrig = (Scomp refrig - ΣSchiusure) * Kcassa * ΔTest + Σ (Schiusure * Kchiusure * ΔTint)
dove:
Kcassa
è il coefficiente K riportato sul verbale di prova ATP per l'esterno della cassa;
Scomp refrig
è la superficie dello scomparto di refrigerazione tenuto conto delle posizioni convenute per le chiusure;
Schiusure
rappresenta le superfici delle chiusure;
Kchiusure
rappresenta il coefficiente K delle chiusure, indicato nella tabella riportata al paragrafo 8.3.7;
ΔTest
è lo scarto di temperatura tra lo scomparto di refrigerazione e l'esterno della cassa (+30 °C);
ΔTint
è lo scarto di temperatura tra lo scomparto di refrigerazione e gli altri scomparti. Per gli scomparti non condizionati, deve essere assunta, ai fini del calcolo, una temperatura di +20 °C.
7.3.4 Misura della domanda di freddo degli scomparti di congelamento
Con le chiusure interne disposte nelle posizioni determinate, la domanda di refrigerazione di ciascuno scomparto di congelamento è calcolata come segue:
Pdomanda congel = (Sscomp congel - ΣSchiusure) * Kcassa * ΔTest + Σ (Schiusure * Kchiusure * ΔTint)
dove:
Kcassa
è il coefficiente K riportato sul verbale di prova ATP per l'esterno della cassa;
Sscomp refrig
è la superficie dello scomparto di refrigerazione tenuto conto delle posizioni convenute per le chiusure;
Schiusure
rappresenta le superfici delle chiusure;
Kchiusure
rappresenta i coefficienti K delle chiusure, indicati nella tabella riportata al paragrafo 7.3.7;
ΔTest
è la differenza di temperatura tra lo scomparto di refrigerazione e l'esterno della cassa (+30 °C);
ΔTint
è lo scarto di temperatura tra lo scomparto di refrigerazione e gli altri scomparti. Per gli scomparti non condizionati, deve essere assunta, ai fini del calcolo, una temperatura di +20 °C.
7.3.5 Misura della potenza frigorifera utile degli evaporatori di congelamento
Con le chiusure interne disposte nelle posizioni determinate, la potenza frigorifera utile è calcolata come segue:
Putile evap congel = Pind evap congel * [1 - Σ (Putile evap refrig / Pind evap refrig)]
dove
Putile evap congel
è la potenza frigorifera utile dell'evaporatore di congelamento in una data configurazione;
Pind evap congel
è la potenza frigorifera individuale dell'evaporatore di congelamento a -20 °C;
Putile evap refrig
è la potenza frigorifera utile di ciascun evaporatore di refrigerazione nella configurazione assunta, definita al paragrafo 7.3.6;
Pind evap refrig
è la potenza frigorifera individuale a -20 °C pour ciascun evaporatore di refrigerazione.
Tale metodo di calcolo è approvato solo per i gruppi frigoriferi a multi-temperature equipaggiati di un solo compressore ad uno stadio. Per quanto concerne i gruppi frigoriferi multi-temperature che comportano più di un compressore, come i sistemi in cascata o i sistemi equipaggiati con un compressore a due stadi, con i quali le potenze frigorifere possano essere mantenute simultaneamente nello scomparto di congelazione e di refrigerazione, questo metodo non deve essere applicato, poiché questo produrrà una sovrastima delle potenze frigorifere utili. Per i mezzi di questo tipo, le potenze frigorifere utili devono essere interpolate sulla base delle potenze frigorifere utili misurate con due carichi termici differenti forniti dai verbali di prova, come prescritto al punto 7.2.4.
7.3.6 Dichiarazione di conformità
Il mezzo è dichiarato conforme in modo di funzionamento multi-temperature se per ciascuna posizione delle chiusure interne e ciascuna distribuzione di temperatura negli scomparti:
Putile evap congel ≥ 1,75 * Pdomanda congel
Putile evap refrig ≥ 1,75 * Pdomanda refrig
dove
Putile evap congel
è la potenza frigorifera utile dell'evaporatore congelamento considerato alla temperatura della classe dello scomparto nella configurazione assunta;
Putile evap refrig
è la potenza frigorifera utile dell'evaporatore refrigerazione considerato alla temperatura della classe dello scomparto nella configurazione assunta;
Pdomanda congel
è la domanda di refrigerazione dello scomparto considerato alla temperatura della classe del suddetto scomparto, nella configurazione assunta come calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.3.4;
Pdemande réfrig
è la domanda di refrigerazione dello scomparto considerato alla temperatura della classe del suddetto scomparto, nella configurazione assunta come calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.3.3;
È ammesso che tutte le posizioni delle chiusure sono state dimensionate allorquando si procede alle verifiche successive delle posizioni dalla più piccola grandezza dello scomparto fino alla più grande, assicurando di non sorpassare ogni volta il 20% della superficie.
7.3.7 Chiusure interne
Le dispersioni termiche per le chiusure interne devono essere calcolate con l'aiuto dei coefficienti K della tabella seguente.
|
Coefficiente K - [W/m²·K] |
Spessore minimo della schiuma |
|
Fissa |
Mobile |
[mm] |
|
Longitudinale - parete alluminio |
2,0 |
3,0 |
25 |
Longitudinale - parete vetroresina |
1,5 |
2,0 |
25 |
Trasversale - parete alluminio |
2,0 |
3,2 |
40 |
Trasversale - parete vetroresina |
1,5 |
2,6 |
40 |
Per il coefficiente K delle chiusure interne mobili, si è tenuto conto di un margine di sicurezza in ragione dell'invecchiamento e delle inevitabili dispersioni termiche.
Per quanto riguarda le realizzazioni particolari per le quali esiste una trasmissione termica superiore dovuta ad un maggior numero di posti termici in rapporto ad una realizzazione standard, conviene aumentare il coefficiente K delle chiusure.
7.3.8 Le disposizioni della presente sezione 7 non si applicano ai mezzi in servizio prima dell'entrata in vigore della presente sezione e prima che siano state sottoposte a prove equivalenti come mezzi di trasporto multi-temperature. I mezzi di trasporto multi-temperature prodotti prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni possono essere utilizzati per il trasporto internazionale ma il loro trasferimento da un paese ad un altro non è possibile se non con l'accordo delle autorità competenti dei paesi interessati.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.186 dell’11 agosto scorso la Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge 87/2018, meglio conosciuto con il termine di “decreto dignità”.
Con la Circolare del 28 agosto 2018, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso noti i criteri mediante i quali selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre a controllo in presenza di compensazioni che presentino profili di rischio.
L’Agenzia delle Entrate può sottoporre a sospensione, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti le compensazioni con profili di rischio, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che all’art.1, comma 990 si pone come obiettivo quello di contrastare il fenomeno delle compensazioni indebite.
Prot. 195385/2018
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
MOTIVAZIONI
Il comma 49-ter dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto
dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
In proposito, è previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 49-ter dell’articolo 37 del
d.l. n. 223 del 2006.
Pertanto, con il presente provvedimento sono individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia delle entrate e viene definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Disciplina normativa di riferimento:
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 agosto 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
Ricordiamo alle imprese che effettuano trasporti internazionali che, alla data del 30 settembre 2018, scadrà il termine perentorio di presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle domande per il rinnovo e la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti internazionali verso Paesi extra UE, così come previso dal decreto dirigenziale 11 settembre 2015, n. 149
Le domande dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati al decreto sopracitato sui quali dovrà essere inserito anche il numero REN (Registro Elettronico Nazionale) dell’impresa ed il parco veicolare, a disposizione della stessa, specificandone la categoria Euro.
Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n.148 del 4 settembre 2018, ha stabilito una tempistica comune per attuare la procedura di cancellazione delle imprese di autotrasporto che si occupano di rifiuti e che da più di un anno non hanno pagato i diritti d’iscrizione (procedura, tra l’altro, prevista dagli artt. 20 e 24 del Decreto Ministeriale 120/2014).
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO CENTRALE
Oggetto: Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti d'iscrizione
Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull'intero territorio nazionale , considerato quanto stabilito con circolare del 4 maggio 2018, n. 144 in ordine alla notifica dei provvedimenti di cancellazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Albo, il Comitato nazionale ha ritenuto utile stabilire una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
Le Sezioni regionali osservano la seguente tempistica:
Nel caso in cui le imprese permangono per più di 12 mesi nelle condizioni di cui all'articolo 24, comma 7, del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 , con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento.
Nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo il 2° novembre .
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Ing. Pierluigi Altomare dott. Eugenio Onori
Finalmente la Direzione generale per la Motorizzazione, nel riordinare i compiti e le modalità operative degli esperti ATP, ha provveduto ad abrogare le precedenti circolari in materia sui tempi limite dei rinnovi da parte degli stessi esperti degli attestati ATP, i quali ora potranno procedere, per i veicoli FRC a tre rinnovi triennali e a 4 per quelli FNA.
Sede Nazionale
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Telefono. +39 067221815 • Fax +39 0672960490
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