L'ANPAL ha emanato un ulteriore Decreto del Direttore dell'Agenzia - il n. 66 dello scorso 21 febbraio - con cui precisa ulteriormente che l’incentivo “IO Lavoro” è cumulabile anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla legge di bilancio 2020, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
In particolare sono state rinviate le sedute fissate a Milano (4 marzo), Venezia (5 marzo), Roma (10 marzo), Trento (12 marzo), Bologna (17 marzo), Trieste (17 marzo) e Genova (25 marzo).
Le nuove date di queste sedute verranno fissate prima possibile ed indicate sul sito dell’albo gestori ambientali. Agli iscritti verrà inviata una mail diretta con la nuova data della loro verifica.
Sanilog, Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, con la circolare n. 1 del 5 febbraio 2020 – che alleghiamo - , ha informato che dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022, gli iscritti al Fondo Sanilog possono usufruire di un nuovo piano sanitario che include sia condizioni migliorative per prestazioni sanitarie e assistenziali già presenti nel precedente piano, sia tipologie di prestazioni completamente nuove e innovative, ferma restando la contribuzione annuale a carico dell’azienda, pari a 120 euro.
Il nuovo piano sanitario è consultabile al seguente link: http://www.sanilog.info/index.php/piano-sanitario-bd/piano-sanitario-lavoratori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 17/02/20, rispondendo ad una richiesta di parere di una sezione territoriale ha affermato che l’ipotesi del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare (disattendendo, in questo modo, le indicazioni del lavoratore), configura un inadempimento contrattuale.
Ciò determina l’impossibilità da parte degli organi ispettivi di adottare la diffida accertativa per i mancati versamenti, visto che il creditore dell’obbligazione contributiva è il Fondo di previdenza complementare e non il lavoratore (il quale, invece, si limita a beneficiare della prestazione previdenziale del Fondo).
L'adesione del lavoratore a un fondo pensione determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo di contribuzione a favore del fondo.
La mancata ottemperanza, spiega l'INL, in base alla giurisprudenza corrente, integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che «dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione a un Fondo di previdenza e aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo» (tribunale Roma n. 10489/2016).
Ne consegue che, per il recupero degli omessi versamenti contributivi, il lavoratore può agire dinanzi al giudice civile, per la tutela della propria posizione contrattuale.
Per quanto interessa la sfera pubblicistica, invece, nei casi di omessi contributi al fondo pensione, invece, secondo l'INL, viene a configurarsi la violazione dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, secondo cui «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (...)». Pertanto, al datore di lavoro che ha omesso versamenti di contributi al fondo pensione risulta beneficiario di incentivi e sgravi, l'ispettore può intimare la restituzione di tutti i benefici eventualmente fruiti in applicazione del predetto art. 1, comma 1175.
L’Inps, con la Circolare n. 28 del 17/02/20, ha fissato la misura della contribuzione dovuta per il 2020 dai lavoratori iscritti alla gestione artigiani.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo registrata dall’Istat tra il periodo Gennaio/Dicembre 2018 e Gennaio/Dicembre 2019, ammonta a +0,5%.
Quindi, per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani ammonta a € 15.953,00.
Pertanto:
Quanto al massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS:
Il pagamento dei contributi va effettuato con modello F24, alle seguenti scadenze:
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