L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha deciso di riattivare la delibera sul pagamento del contributo 2020 - fino ad ora sospesa - ed approvare una nuova Delibera per il pagamento del contributo 2021, confermando, come per l'anno precedente, l’aliquota dello 0,6 per mille del fatturato a carico delle imprese cheabbiano dichiarato ricavi superiori a 3 milioni di euro annui.
La decisione dell'ART si basa sulla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto che - a partire dal 2019, ossia dopo le modifiche introdotte alla disciplina dell’Autorità dal cosiddetto “pacchetto Genova” (articolo 16 DL n.109/2018) - l’ART abbia titolo a richiedere il contributo,
Infatti, secondo l’interpretazione dei giudici di Palazzo Spada – a dir poco singolare e del tutto contraria alle numerose decisioni sin qui assunte dal TAR del Piemonte - le imprese di autotrasporto con veicoli superiori a 26 tonnellate, oltre a rientrare tra i soggetti tenuti al pagamento per l’anno in corso, non possono più beneficiare della sospensione dei pagamenti per il 2020.
Le due delibere sono disponibili in allegato.
Lo stesso Consiglio di Stato tuttavia, per gli anni precedenti al 2019 - ossia dal 2015 al 2018 - ha invece confermato l’orientamento del Tar del Piemonte, prevedendo che le imprese di autotrasporto, le imprese di logistica e le imprese di spedizione non fossero soggette al pagamento del contributo all’ART, non essendo ricomprese tra le Attività da questa regolate.
Al di là del contenzioso amministrativo, che non è certo destinato d esaurirsi con la decisione del Consiglio di Stato di cui sopra, le Associazioni si riservano, come ha fatto l’UNATRAS con una lettera al nuovo Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di porre in essere tutte le necessarie azioni per un chiarimento politico sul punto, la salvaguardia dei diritti e dei bilanci delle imprese di autotrasporto ed un definitivo reinquadramento del ruolo dell’ART che abbia come conseguenza il trasferimento degli oneri per il suo funzionamento a carico della fiscalità generale.