L’INPS, con il messaggio n. 689/2021, informa che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sua sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma è sufficiente che venga firmato anche da una sola di queste organizzazioni sindacali, con l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.