Protocollo: 137903/RU
Direzione Accise
Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici
Roma, 26 settembre 2019
OGGETTO: Decreto Legislativo n.504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2019.
Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
A tal riguardo si fa presente quanto segue.
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane– In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2019) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2019.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione- trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane.
Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro:
- 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
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Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2019.
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Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto. Ciò anche alla luce di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) che all’art. 1, comma 926, lett. b), ha abrogato il regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (istituzione della c.d. “scheda carburante”).
Si richiama, in proposito, la nota n. 64837/RU del 7.6.2018 di questa Direzione centrale relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.
La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto ancor più all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Tale iniziativa ha così assorbito la precedente esclusione introdotta dall’art. 1, comma 233, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.
A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, per l’individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).
Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
Oppure:
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R.
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Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, con decadenza dai benefici eventualmente conseguenti.
Viceversa, qualora i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena di improcedibilità dell’iter di riconoscimento del credito ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Il Direttore
Arturo Tiberi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma, 2 del D.Lgs. 39/93
Agenzia delle Entrate
Risposta n. 389
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Data della fattura per le prestazioni di servizi
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante «esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente» che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato «mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”».
Per la documentazione delle prestazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese l’istante emette fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), la quale «verrà riscossa non prima dei 30 gg dalla data della fattura».
Visto l’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA – lettera introdotta, con effetto dal 1° luglio 2019, dall’articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 – il quale
prevede, tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura», l’istante pone il dubbio di come dover attuare tale disposto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante, alla luce del decreto IVA e dei documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate (si richiama, in particolare, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019), ritiene di poter «emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese. […]
Esemplificando si suppone:
Tale fattura potrà essere spedita al Sistema di Interscambio fino al 15.10.2019. La relativa iva confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di settembre 2019».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
A fronte dei numerosi interventi normativi in tema di fatturazione, elettronica e non, occorsi negli ultimi anni, con la ricordata circolare n. 14/E del 2019 sono stati forniti una serie di chiarimenti, anche in tema di emissione e compilazione dei documenti in esame.
Ivi, in particolare, ribadito che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», alla luce del funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI), il quale attesta “erga omnes” data e ora di avvenuta trasmissione del documento, è stato chiarito che:
In tale eventualità, peraltro, la circolare n. 14/E ha specificato che è «possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione».
Trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.
Tanto premesso, con riferimento al caso prospettato (prestazione di servizi), la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, fatta «salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto», nel commentare l’estensione della fattura differita alle prestazioni di servizi – recata dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ha evidenziato come ciò possa avvenire purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.
Sotto quest’ultimo profilo, il medesimo documento di prassi, in richiamo alla normativa nazionale e a quella dell’Unione europea cui la stessa si conforma, ha chiarito che il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astrattamente idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro” utilizzati dall’istante.
In ogni caso, va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Il relativo momento coincide:
Considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione differita.
Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.
Volendo riprendere l’esempio proposto dall’istante, si ha quindi:
Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).
[…]
IL CAPO DIVISIONE
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