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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l’attività ispettiva
Divisione 2
Prot. n. 25/II/0012009/MA003.A001
Roma, 9 luglio 2010
OGGETTO: Vigilanza nel settore dell’autotrasporto. Decreto legislativo n. 234/2007
Al fine di assicurare maggiore efficacia ed uniformità di comportamento del personale ispettivo nello svolgimento dell’azione di vigilanza nel settore dell’autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si invitano codesti Uffici, in occasione dell’attività di accertamento del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo, nonché dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili, di prestare particolare attenzione anche all’osservanza della disciplina del lavoro notturno.
A tale proposito, nel riscontrare alcune richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione generale, in merito al coordinamento tra le definizioni di «lavoro notturno» e «notte», contenute nel decreto legislativo in oggetto, si fa presente che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le 0:00 e le ore 7:00 (ex art. 4), qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (ex art. 7).
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo Pennesi
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