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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 60856
Roma, 16 luglio 2010
OGGETTO: Modulo di controllo delle assenze dei conducenti - Quesito Confartigianato.
Si fa riferimento alla nota della Confartigianato Imprese, in data 18 giugno u.s., (all. 1) relativa al modulo di controllo di cui all'oggetto, ed a tal riguardo si rappresentano le seguenti considerazioni.
Come è noto, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2006/22/CE - ed in ossequio agli impegni assunti dal Governo con le Associazioni di categoria dell'autotrasporto mirati ad incrementare e meglio qualificare i controlli sull'autotrasporto ed in particolare sul rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti - l'articolo 9 del decreto legislativo n. 144/2008, ha previsto che i periodi di sospensione dell'attività di guida dei veicoli assoggettati all'obbligo di installazione del tachigrafo, qualora non rilevabili dalle registrazioni del tachigrafo stesso, debbano essere documentati attraverso un modulo di controllo elaborato dalla Commissione Europea.
Tale modulo introdotto con la decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007 (all. 2) è stato modificato con decisione 2009/959/UE della Commissione del 14 dicembre 2009 (all. 3), in quanto la Commissione stessa ha ravvisato la necessità di integrare il modulo elencando alcune ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa che non erano state dianzi ricomprese. Il documento deve essere conservato a bordo, e presso la sede delle imprese, pena l'applicazione di sanzioni.
Sull'argomento, è stata diffusa, in data 20 gennaio 2010 una circolare interpretativa emanata congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. 4), con la quale venivano indicate le modalità di utilizzazione del modulo in questione.
Nella nota della Confartigianato viene prospettata una interpretazione delle norme che regolamentano la fattispecie sulla base della quale dovrebbero ritenersi esclusi, dal campo di applicazione delle norme stesse, i conducenti che "occasionalmente e non professionalmente" vengano adibiti alla guida di veicoli rientranti nel campo di applicazione della disciplina sul tachigrafo.
Tale interpretazione si fonda su un passo della Circolare di cui sopra nel quale si descrivono le fonti dell'obbligo giuridico di documentazione delle assenze mediante il modulo di rilevazione, ed in tale contesto, si parla - in senso non tecnico giuridico - di "conducenti professionali".
Questa Direzione Generale, non ritiene di poter concordare con l'interpretazione prospettata in quanto per una corretta identificazione dei soggetti tenuti alla redazione ed alla tenuta del modulo si deve fare riferimento alle norme comunitarie che disciplinano la materia ed in particolare al Regolamento (CE) 561/2006 (che costituisce insieme al Regolamento (CEE) 3821/85 la base giuridica della Direttiva 2006/22/CE e, quindi, del decreto legislativo n. 144/2008) ed alle decisioni 2007/230/CEe 2009/959/UE nonché alle linee guida di quest'ultima decisione (All. 5).
ll regolamento e le decisioni non fanno in alcun caso riferimento ai cosiddetti conducenti "professionali", anzi, il Regolamento (CE) 561/2006all'art. 4 lett. c (all. 6 - stralcio) detta una chiara definizione di conducente ai fini dell'applicazione della norma stessa.
È "conducente": chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;".
Inoltre, entrambe le decisioni della Commissione, ed in special modo la prima, nell'intestazione del modulo allegato, fanno esplicito riferimento alle attività svolte a norma del Regolamento (CE) 561/2006.
La stessa circolare Interno/Trasporti del 20 gennaio 2010, sulla base della quale si fonda l'orientamento interpretativo della Confartigianato, stabilisce in forma inequivoca che: "Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze suindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del Regolamento (CEE) n. 3821/85". Né, peraltro, sembra che le disposizioni in argomento impongano oneri particolarmente gravosi.
Per le su esposte ragioni, sentite anche sulla questione la Direzione del Sevizio di Polizia Stradale, si ritiene che, in base alla normativa attualmente vigente, l'obbligo di redazione, conservazione a bordo e presso la sede delle imprese del modulo debba essere assolto da chiunque sia, anche solo per un breve periodo, alla guida di veicoli per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo in quanto soggetto alle disposizioni del più volte citato Regolamento (CE) 561/2006.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi
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