home   meteo   link   contatti   log in
Mercoledi 21 Luglio 2010
D.L. 20/05/10 n.72 coordinato con la L. 19/07/10, n. 111 recante: Misure urgenti per il diffedifferimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica
Pubblichiamo il testo del D. L. 72/2010 coordinato con la legge di conversione

Testo del decreto legge 20 maggio 2010, n.72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010) , coordinato con la legge 19 luglio 2010, n. 111, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1, recante: «Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica». (10A08865)

(GU n. 167 del 20-7-2010 )

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato é stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo unico al solo fine di facilitare la lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.

 

Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))

 

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23  agosto  1988,  n. 400:  Disciplina  dell'attività  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a  quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Differimento di termini

 

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  per le quali  i  soggetti  tenuti,  con  riferimento  all'anno  2009,  si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  27  aprile  2010,  (( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 )) del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010.

Sono  fatte  salve  le  dichiarazioni  presentate,  con   riferimento all'anno 2009,  avvalendosi  del  modello  allegato  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  2  dicembre  2008,  (( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  294 )) del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'articolo 55, ((  comma  5 )) , della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive  modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte  delle  imprese  di autotrasporto di merci in conto terzi, é fissato al 16 giugno. (( Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi  assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ovvero  hanno  corrisposto  somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai  fini  degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni  civili previste dall'articolo 116, comma  8,  lettera  a),  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, fermo  restando  l'obbligo  di  cui  al  primo periodo. ))

 

     


         

                      Riferimenti normativi

              - Si riporta il comma 3  dell'art.  1  della  legge  25

          gennaio 1994, n. 70 (Norme  per  la  semplificazione  degli

          adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza

          pubblica,  nonché  per   l'attuazione   del   sistema   di

          ecogestione  e  di  audit  ambientale),  pubblicata   nella

          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24:

               «3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  dispone

          con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico  di

          dichiarazione, anche  in  relazione  a  nuove  disposizioni

          individuate con la medesima procedura di cui al comma 1».

              Il comma 5, dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n.

          144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega  al

          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e

          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonché

          disposizioni per il  riordino  degli  enti  previdenziali»,

          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  22  maggio  1999,  n.

          118, S.O. é il seguente:

              «5. I termini di pagamento previsti dai commi  secondo,

          terzo e quarto dell'art. 44 del testo unico, come integrato

          dal comma 19, secondo periodo, dell'art. 59 della legge  27

          dicembre 1997, n. 449 , sono unificati  al  giorno  16  dei

          rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di  pagamento

          prevista  dalle  citate  norme  si   applica   anche   alla

          regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo

          28 del testo unico. La  presente  disposizione  si  applica

          anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo

          (IPSEMA).».

              - La lettera a), del  comma  8,  dell'art.  116   della

          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante:  «Disposizioni  per

          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello

          Stato  (legge   finanziaria   2001).»,   pubblicata   nella

          Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302,  S.O.  é  la

          seguente:

              «8. I soggetti che  non  provvedono  entro  il  termine

          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle

          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi

          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono

          tenuti:

              a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di

          contributi o premi, il cui ammontare  é  rilevabile  dalle

          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una

          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale

          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile

          non può essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei

          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di

          legge;».

 

Art. 2

Misure urgenti in materia di emissioni di (( anidride carbonica ))

 

1. Per le installazioni sottoposte alla  direttiva  2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  che  non hanno ricevuto quote di emissione (( di anidride carbonica (CO2) )) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva  per  i  nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il  numero di quote di CO 2  spettanti  a  titolo  gratuito  agli  operatori  di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi  entranti»  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m ), del decreto  legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi  diritto  e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  definisce  i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della  quantità  di quote  comunicatale  ai  sensi  del  comma  1   e   con   riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le  partite economiche da rimborsare  sono  determinate  entro  il  31  marzo  di ciascun anno, con riferimento alle quote di  spettanza  degli  aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti  di  cui  al  comma  2,  comprensivi  degli  interessi maturati nella misura del tasso legale, sono  liquidati  agli  aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO 2 di cui all'articolo 10 della  citata  direttiva  2003/87/CE,  (( come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE )) del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni  dal  versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza  elettrica  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  In  attuazione  del principio di invarianza degli oneri a carico  dell'utenza  elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23  luglio 2009, n. 99,(( e successive modificazioni. ))

4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di  CO 2  e  la  successiva riassegnazione, ((  per  le  attività  stabilite  dall'articolo  10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli  di  spesa  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 2, commi  615,  616  e  617,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244. ))

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche  in  relazione  alle effettive entrate.

 

                      Riferimenti normativi

              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del

          Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per

          lo scambio di quote di emissioni dei gas  a  effetto  serra

          nella Comunità e che modifica la  direttiva  96/61/CE  del

          Consiglio é  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle

          Comunità europee n. L 275 del 25 ottobre 2003.

              - L'art. 8 del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.

          216  recante:  «Attuazione  delle   direttive   2003/87   e

          2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei

          gas a effetto serra nella  Comunità,  con  riferimento  ai

          meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto»  pubblicato

          nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. é il

          seguente:

              «Art.  8  (Autorità  nazionale  competente).  - 1.  É

          istituito il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della

          direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle

          attività  di  progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,   come

          definite  dall'art.  3.  Il  Comitato  ha  sede  presso  il

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

          mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e

          organizzativo.

              1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione

          di Autorità nazionale competente.

              1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno  il  Comitato

          presenta al Parlamento una relazione sull'attività  svolta

          nell'anno precedente.

              2. Il Comitato ha il compito di:

              a) predisporre  il  Piano  nazionale  di  assegnazione,

          presentarlo al pubblico per la consultazione  e  sottoporlo

          all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della  tutela

          del territorio e del Ministro delle attività produttive;

              b) notificare alla Commissione il  Piano  nazionale  di

          assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente  e  della

          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attività

          produttive;

              c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote

          di  emissione  sulla  base  del  PNA  e  del  parere  della

          Commissione europea di  cui  all'art.  9,  comma  3,  della

          direttiva  n.  2003/87/CE,  presentarla  al  pubblico   per

          consultazione e sottoporla  all'approvazione  del  Ministro

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro

          delle attività produttive;

              d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi

          entranti sulla base delle  modalità  definite  nell'ambito

          del PNA;

              e) definire le modalità di presentazione da parte  del

          pubblico di osservazioni sulle materie di cui  al  presente

          comma, lettere a) e c), nonché i criteri  e  le  modalità

          con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

              f) rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a

          effetto serra, di cui all'art. 4;

              g) aggiornare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a

          effetto serra ai sensi dell'art. 7;

              h)  rilasciare  annualmente  una  parte   delle   quote

          assegnate;

              i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti  di

          impianti che svolgono un'attività  elencata  nell'allegato

          A;

              l)  impartire   disposizioni   all'amministratore   del

          registro di cui all'art. 14;

              m)  accreditare  i  verificatori   ed   esercitare   il

          controllo sulle loro attività ai sensi dell'art. 17;

              n) definire i criteri di svolgimento delle attività di

          verifica  e  di  predisposizione  del  relativo   attestato

          conformemente a quanto previsto  dall'allegato  D  e  dalla

          decisione della Commissione europea C(2004)130;

              o) irrogare le sanzioni di cui all'art.  20  e  rendere

          pubblici i nomi dei gestori che hanno violato  i  requisiti

          per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.

          16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

              p) definire eventuali disposizioni attuative in materia

          di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di

          cui all'allegato E, e di quanto  previsto  dalla  decisione

          della Commissione europea C(2004)130;

              q) definire le modalità e le  forme  di  presentazione

          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto

          serra  e  della  richiesta   di   aggiornamento   di   tale

          autorizzazione;

              r) definire  le  modalità  per  la  predisposizione  e

          l'invio della dichiarazione di cui all'art.  15,  comma  5,

          sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

              s) rilasciare quote in cambio di  CER  ed  ERU  secondo

          quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;

              t) predisporre e presentare alla Commissione europea la

          relazione di cui all'art. 23;

              t-bis) predisporre, sotto forma  di  apposito  capitolo

          del PNA, il regolamento  per  l'eventuale  assegnazione  di

          quote a titolo oneroso;

              t-ter) definire i criteri per la gestione del  Registro

          nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui

          all'art. 14 ;

              t-quater) svolgere attività di supporto  al  Ministero

          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti

          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui

          all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle  riunioni  in

          sede    comunitaria    o     internazionale     concernenti

          l'applicazione del Protocollo di Kyoto.

              2-bis. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e

          della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

              a)  promuovere  le  attività  progettuali  legate   ai

          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

              b)  favorire  la   diffusione   dell'informazione,   la

          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore

          privato e pubblico a livello nazionale;

              c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso   la   rete

          diplomatica  italiana   e   le   strutture   internazionali

          dell'ICE, i canali informativi  ed  operativi  per  fornire

          adeguati punti di riferimento  al  sistema  industriale  ed

          imprenditoriale italiano;

              d) valorizzare e rafforzare, nel  quadro  di  un'azione

          concertata a  beneficio  del  Sistema-Paese,  le  attività

          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di

          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di

          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto

          del Protocollo di Kyoto;

              e) fornire il supporto  tecnico  ai  Paesi  destinatari

          delle attività progettuali per lo svolgimento di attività

          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle

          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di

          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per

          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi

          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attività

          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

              f) supportare le aziende italiane nella preparazione di

          progetti  specifici  corrispondenti   alle   priorità   di

          sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

              g)  valorizzare  il   potenziale   dei   vari   settori

          tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti

          internazionali per la riduzione delle emissioni.

              3. Il Comitato é composto da un Consiglio direttivo  e

          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al

          Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se  non

          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio

          medesimo.

              3-bis. Il  Consiglio  direttivo  é  composto  da  otto

          membri, di cui tre nominati dal  Ministro  dell'ambiente  e

          della tutela del territorio e del mare,  tre  dal  Ministro

          dello sviluppo economico e due,  con  funzioni  consultive,

          rispettivamente dal Ministro per  le  politiche  europee  e

          dalla  Conferenza  dei  presidenti   delle   regioni.   Per

          l'espletamento  dei  compiti  cui  al  comma   2,   lettera

          t-quater) ed al  comma  2-bis  il  Consiglio  direttivo  é

          integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari

          esteri.

              3-ter. I direttori generali delle competenti  direzioni

          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

          del mare e del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono

          membri di diritto permanenti  del  Consiglio.  I  rimanenti

          membri rimangono in carica quattro anni.

              3-quater.  La  Segreteria  tecnica   é   composta   da

          quattordici membri di elevata qualifica professionale,  con

          comprovata esperienza in materia ambientale e  nei  settori

          interessati dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della

          Segreteria tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati  dal

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

          mare, cinque  membri  sono  nominati  dal  Ministero  dello

          sviluppo economico,  due  membri  dall'Ente  per  le  nuove

          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente,  uno  dal  Ministero

          dell'economia e delle finanze e  uno  dal  Gestore  servizi

          elettrici, di seguito: «GSE».

              4. Le modalità di funzionamento del  Comitato  saranno

          definite in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi  con

          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

          territorio, di concerto con il  Ministero  delle  attività

          produttive; il regolamento dovrà  assicurare  la  costante

          operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli

          atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare  ai  sensi

          del presente decreto.

              5. Le decisioni  del  Comitato  sono  formalizzate  con

          proprie   deliberazioni,   assunte   a   maggioranza    dei

          componenti, di cui  viene  data  adeguata  informazione  ai

          soggetti  interessati.  Sono  pubblicate   nella   Gazzetta

          Ufficiale della Repubblica italiana, a cura  del  Ministero

          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio,   le

          deliberazioni inerenti:

              a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma  2,

          da sottoporre alla consultazione del pubblico;

              b) il Piano  nazionale  di  assegnazione  di  cui  alla

          lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;

              c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera  c)

          del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

              d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera  c)

          del comma 2 approvata dal Ministro  dell'ambiente  e  della

          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attività

          produttive;

              e) le deliberazioni inerenti ai  compiti  di  cui  alle

          lettere p), q) e r) del comma 2;

              e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.

              5-bis. I membri del Comitato  non  devono  trovarsi  in

          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni

          del  Comitato  e  dichiarano  la  insussistenza   di   tale

          conflitto all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Essi

          sono tenuti a comunicare tempestivamente,  al  Ministero  o

          all'ente  designante  ogni   sopravvenuta   situazione   di

          conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione  il

          Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

              5-ter.

              5-quater. Il Comitato può  istituire,  senza  nuovi  o

          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di

          lavoro ai quali  possono  partecipare  esperti  esterni  in

          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali

          maggiormente interessati.

              5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il

          Consiglio  direttivo  si  può  avvalere,  senza  nuovi   o

          maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  di  un

          gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso  il

          gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

              a) entro i primi trenta giorni di ogni anno,  un  piano

          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del

          Consiglio direttivo;

              b) entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  una  relazione

          annuale dell'attività svolta.

              5-sexies.   La   partecipazione   al    Comitato    per

          l'espletamento di attività non riconducibili a  quelle  di

          cui all'art. 26, comma  1,  non  deve  comportare  nuovi  o

          maggiori oneri per il bilancio dello Stato.  Ai  componenti

          del Comitato e  dei  gruppi  di  lavoro  di  cui  al  comma

          5-quater  non  spetta  alcun  emolumento,   compenso,   né

          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

              6. -7. ».

              - Il comma 1,  lettera  m),  dell'art.  3  del  decreto

          legislativo  4  aprile  2006 recante:   «Attuazione   delle

          direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia  di  scambio  di

          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,

          con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di

          Kyoto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006,

          n. 140, S.O. é il seguente:

              «Art.  3  (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente

          decreto si intende per:

              a)-l) (omissis)

              m) nuove entrante: per il primo periodo di  riferimento

          un impianto che esercita  una  o  più  attività  indicate

          nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1°  gennaio  2004

          o, nel caso di  impianto  termoelettrico,  dal  1°  gennaio

          2005; per i periodi di riferimento successivi  un  impianto

          che esercita una o più attività indicate nell'allegato A,

          che ha ottenuto  una  autorizzazione  ad  emettere  gas  ad

          effetto serra o un aggiornamento della  sua  autorizzazione

          ad emettere gas ad effetto  serra  a  motivo  di  modifiche

          significative alla natura o al funzionamento dell'impianto,

          o  suoi  ampliamenti,  a  seguito   della   notifica   alla

          Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;».

              - La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e  del

          Consiglio del 23 aprile  2009  che  modifica  la  direttiva

          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema

          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a

          effetto serra é pubblica sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle

          Comunità europee n. L 140 del 5 giugno 2009.

              - I commi 18 e 19 dell'art. 27 della  legge  23  luglio

          2009, n.  99  recante:  «Disposizioni  per  lo  sviluppo  e

          l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in  materia

          di energia.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio

          2009, n. 176, S.O. sono i seguenti:

              «Art. 18. - Allo scopo di rendere  più  efficiente  il

          sistema  di   incentivazione   delle   fonti   rinnovabili,

          l'obbligo, di cui all' art. 11, commi 1 e  2,  del  decreto

          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, é trasferito ai soggetti

          che concludono  con  la  società  Terna  Spa  uno  o  più

          contratti  di  dispacciamento  di  energia   elettrica   in

          prelievo ai sensi della  deliberazione  dell'Autorità  per

          l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.».

              «Art. 19. - Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

          economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata

          in vigore della presente legge, sono definite le  modalità

          con  cui,  a  decorrere  dall'anno  2012   e   sulla   base

          dell'energia elettrica prelevata nell'anno  precedente,  si

          procede all'attuazione di quanto stabilito  dal  comma  18.

          Con il medesimo  decreto  sono  rimodulati  gli  incrementi

          della quota minima di  cui  all'  art.  11,  comma  2,  del

          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base  degli

          effetti  del  trasferimento  di   cui   al   comma   18   e

          coerentemente con  gli  impegni  di  sviluppo  delle  fonti

          rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.».

              - I commi 615, 616 e 617 dell'art.  2  della  legge  24

          dicembre  2007,  n.  244  recante: «  Disposizioni  per  la

          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato

          (legge  finanziaria  2008)»,  pubblicata   nella   Gazzetta

          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. sono i seguenti:

              «615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle

          iscrizioni di stanziamenti negli stati  di  previsione  dei

          Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata

          del bilancio  dello  Stato  autorizzate  dai  provvedimenti

          legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato  alla  presente

          legge,  ad  eccezione  degli   stanziamenti   destinati   a

          finanziare le spese della categoria 1  «redditi  da  lavoro

          dipendente».

               616. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  615,

          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo

          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con

          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle

          finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

              617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi

          di cui al comma 616 é determinata nella misura del 50  per

          cento  dei  versamenti  riassegnabili  nell'anno  2006   ai

          pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello  Stato.

          L'utilizzazione  dei  fondi  é  effettuata  dal   Ministro

          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

          delle  finanze,  in  considerazione  dell'andamento   delle

          entrate versate. La  dotazione  dei  fondi  é  annualmente

          rideterminata  in   base   all'andamento   dei   versamenti

          riassegnabili effettuati  entro  il  31  dicembre  dei  due

          esercizi precedenti in modo da assicurare in  ciascun  anno

          un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni

          di euro».

Art. 3

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

    
 
 
Rassegna stampa

assotir CON.S.A.T. transfo service SEGEA



TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR
Via Santa Caterina Albanese, 14 - 00173 Roma • Telefono. +39 067221815 • Fax +39 0672960490 • P.IVA/C.F. 9705920585
Openroma: grafica, pubblicità, web design, multimedia